CODICI ATECO 2025

 

Nuova classificazione delle attività dal 1° aprile 2025

 

Con un comunicato congiunto l’ISTAT insieme al Comitato ATECO, ad Unioncamere e all’Agenzia delle Entrate, hanno ufficializzato che la nuova classificazione “ATECO 2025”, entrata formalmente in vigore a partire dal 01/01/2025 e che operativamente sostituisce la precedente versione della classificazione “ATECO 2007 - aggiornamento 2022” a partire dal 1° aprile 2025.

 

Dal 01/04/2025 la nuova classificazione dovrà quindi essere utilizzata per tutti gli adempimenti, compresi quelli di natura amministrativa, tenendo comunque conto delle indicazioni fornite direttamente dagli enti.

Tra gli strumenti messi a disposizione dall’ISTAT per supportare le procedure di ricodifica va segnalata la tabella operativa di riclassificazione “ATECO 2007 - Aggiornamento 2022” e “ATECO 2025”, disponibile sul sito istituzionale:

https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/02/Corrispondenza-bidirezionale-2025-vs-2022-IT.xlsx

 

Cosa cambia per imprese e professionisti

Dal 1° aprile 2025, le imprese e i professionisti potranno verificare, confermare o modificare i propri codici ATECO attraverso gli strumenti messi a disposizione dai vari enti:

La ricodifica avviene in parte automaticamente tramite i software gestionali, grazie alla tabella di raccordo fornita dall’ISTAT. E’ comunque necessario verificare che il nuovo codice assegnato sia corretto.

 

Utilizzo dei codici ATECO 2025

In particolare, i nuovi codici ATECO 2025 andranno utilizzati:

- obbligatoriamente, con riferimento alla modulistica il cui canale di trasmissione verrà aperto a partire dal 01/04/2025 (es. modello IVA TR 2025, Redditi 2025, ecc…);

- facoltativamente, laddove comunicato dagli enti, con riferimento alla modulistica il cui canale di trasmissione risulta ancora aperto alla data del 01/04/2025 (es. modello IVA 2025 e CU2025);

- rileva per accedere a contributi pubblici legati all’attività svolta (si pensi a quelli erogati durante la pandemia da Covid-19) e per l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge) nel settore edile:

art. 17, co. 6, lett. a) D.P.R. 633/72 che si applica se il subappaltatore che svolge attività comprese nella sezione F della Tabella ATECO 2007 e art. 17, co. 6, lett. a-ter) per i servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i codici ATECO 2007 rilevanti nella circolare 14/E/2015.

Per il modello annuale IVA 2025 e per la CU2025 l’Ade ha comunicato con FAQ del 05/03/2025 che si potrà continuare ad essere utilizzato il codice ATECO 2007; potrà in alternativa essere utilizzato il codice ATECO 2025, avendo però l’accortezza di impostare, per il solo modello di dichiarazione annuale IVA, il campo Situazioni Particolari con il valore 1.

Non serve presentare una dichiarazione di variazione dati IVA (art. 35 e 35 ter del D.P.R. 633/72) tramite il mod. AA9 per società o il mod. AA7 per imprese individuali/lavoratori autonomi, poiché la riclassificazione sarà eseguita d’ufficio dalle Camere di Commercio.

La nuova classificazione ATECO 2025 impatto sul calcolo degli ISA e sul coefficiente di redditività del regime forfetario (L. 190/2014).

 

 

24/03/2025

 

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